Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Ammissibile carcerazione (preventiva o di sicurezza) fondata sul rischio qualificato di recidiva? Condizioni

In una sentenza del 4 marzo 2025 (7B_136/2025), il Tribunale federale precisa la sua giurisprudenza in materia di carcerazione (carcerazione preventiva o di sicurezza) fondata sul rischio di recidiva di persone sospettate che fino a quel momento non sono ancora state condannate due volte per reati analoghi. In questi casi, una carcerazione fondata sul rischio (qualificato) di recidiva non entra di regola in considerazione nel caso di reati in materia di
stupefacenti.

In conformità al Codice di procedura penale (CPP), la carcerazione preventiva o di sicurezza può essere ordinata tra l’altro per rischio di recidiva se la persona sospettata ha già commesso due o più reati analoghi.

Se ciò non è il caso, alla carcerazione preventiva o di sicurezza fondata sul rischio di recidiva si applicano requisiti più severi (rischio qualificato di recidiva).

In questi casi, ai sensi dell’articolo 221 cpv. 1bis CPP, la carcerazione è ammissibile se l’interessato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; inoltre deve sussistere il pericolo serio e imminente che egli commetta un
grave crimine analogo.