Una modifica delle misure a protezione dell’unione coniugale è possibile quando siano mutate in maniera relativamente durevole e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l’autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1).
Decisivo è lo stato di fatto al momento in cui è presentata l’istanza di modifica e a quel momento occorre determinare il reddito e la sua evoluzione prevedibile (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_386/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 4.1: analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.6 del 25 maggio 2023 consid. 6).
Per decidere se si ravvisa una situazione che si è modificata in modo notevole e duraturo ci si deve fondare – da un lato – sugli accertamenti di fatto e sul pronostico effettuati nella decisione da modificare e – dall’altro – sulle circostanze attuali e future prevedibili.
Una fattispecie futura incerta e ipotetica non giustifica una modifica del contributo. Possono per contro essere tenuti in considerazione elementi concreti relativi a un prossimo cambiamento delle circostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, una nuova procedura di modifica (DTF 120 II 292 consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_874/2019 del 22 giugno 2020 consid. 3.2 con rinvio).
Nel caso di pensionamento del debitore del contributo di mantenimento, è altamente verosimile una riduzione importante del suo reddito, sicché di principio è possibile per lui richiedere una riduzione rispettivamente la soppressione del contributo.
D’altro canto, il fatto che il debitore sia prossimo al compimento dei 65 anni, e quindi alla pensione, non giustifica automaticamente che egli possa richiedere una modifica delle misure a tutela dell’unione coniugale (sulla base del calcolo previsionale della pensione). Ciò in quanto la persona interessata potrebbe aver deciso di continuare a lavorare e ricevere la rendita AVS oppure posticipare il pensionamento e continuare a lavorare (art. 39 cpv. 1 LAVS). E il rinvio della rendita può essere chiesto entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio, ovvero in concreto entro il compimento dei 66 anni (art. 55quater cpv. 1 OAVS).
In conclusione, essere prossimo alla pensione non giustifica l’introduzione dell’azione di modifica nella misura in cui non viene comprovato l’effettiva riduzione del reddito.