Nella sentenza DTF 145 III 225 il Tribunale federale si è espresso sulla definizione del danno sorto da un minor valore di mercato, sull’importanza dello scorrere del tempo nell’ambito della determinazione del danno e sul trattamento giuridico dei danni che cambiano con il tempo.
In particolare, la nostra massima istanza giudiziaria ha espresso diverse considerazioni sul tema del momento determinante per il calcolo del danno.
In ambito contrattuale (inesecuzione, rispettivamente non corretta esecuzione), allo scopo di soddisfare il principio della riparazione integrale, nel caso in cui sono possibili due (o più) momenti per la determinazione del danno occorre propendere per quello in cui il danno si è realizzato, rispettivamente per quello in cui la prestazione doveva essere eseguita correttamente, riservata la possibilità per il creditore di scegliere il momento del giudizio qualora più favorevole.
Quando, ad esempio, il danno consiste nell’aver consegnato un immobile in uno stato difforme dagli impegni assunti, la valutazione dei danni va quindi effettuata a quel momento, rispettivamente al momento immediatamente successivo in cui i danni sono stati costatati
Ciò in quanto la cosiddetta catena causale risulta a quel momento essere chiusa, non essendoci in questo caso eventi successivi che hanno condotto a un aggravamento del danno e di cui occorrerebbe tenere conto.