Il tribunale deve stabilire il giorno dal quale è dovuto il contributo alimentare post-divorzio (art. 126 cpv. 1 CC).
In linea di principio, questa è la data in cui la decisione del tribunale diventa cresce in giudicato, sebbene siano possibili eccezioni a determinate condizioni.
I criteri di cui all’art. 125 cpv. 2 del Codice civile sono utilizzati non solo per determinare se gli alimenti post-divorzio sono dovuti, ma anche, se del caso, la durata di tali alimenti.
La decisione spetta ai tribunali cantonali (art. 4 CC) e il Tribunale federale ha esamina la questione con riserbo.
Nel caso in esame, per determinare la prescrizione dell’obbligo alimentare si applicano i criteri di cui all’art. 125 cpv. 2 CC.
In primo luogo, la durata della convivenza durante il matrimonio; quanto più breve è la durata della convivenza, tanto più breve sarà in linea di principio l’obbligo di mantenimento e, viceversa, quanto più lungo è il periodo di convivenza, tanto più lunga sarà la durata dell’obbligo di mantenimento.
In secondo luogo, occorre verificare se il debitore è riuscito a migliorare il proprio reddito (soprattutto) grazie alla divisione del lavoro durante il matrimonio.
In tal caso, può essere giustificato un periodo di mantenimento più lungo.
In terzo luogo, si deve valutare se e in che misura il debitore sarà in grado di (ri)trovare e sfruttare la propria capacità di guadagno.