Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Custodia alternata: quali sono i criteri?

Custodia alternata

Deve essere nell’interesse del figlio

Affinché venga decisa una custodia alternata, è innanzitutto necessario che la custodia alternata sia nell’interesse del bene del figlio. Nel giudizio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3).

Il giudice deve considerare le circostanze del caso concreto

Per valutare se la custodia alternata sia nell’interesse del figlio, il giudice deve valutare le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi pri­ma e dopo la separazione, l’idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l’età del figlio e la sua appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne.

Criteri interdipendenti

A parte le capacità educative dei genitori (requisito fondamentale), i criteri elencato sono interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze del caso.

La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio ha un ruolo preminente nel caso dei bambini piccoli, mentre per un adolescente può essere importante l’appartenenza a una cerchia sociale.

La capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un’organizzazione più complessa e può diventare essenziale, viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede.

Comunque, il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare non è un impedimento al riconoscimento della custodia alternata, a meno che la madre e il padre si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615 consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre 2022 consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 8a). Va specificato che già una presa a carico complessiva di circa il 30% può già essere considerata una custodia alternata.