Secondo l’art. 712i del Codice civile, la comunione dei comproprietari ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario allo scopo di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni
L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.
Per lungo tempo è rimasta indecisa la questione di sapere se unicamente i contributi scaduti negli ultimi tre anni d’esercizio danno diritto a un’ipoteca leale o se invece l’ipoteca legale dell’art. 712i CC possa essere chiesta anche per i contributi scaduti nel corso dell’esercizio contabile corrente, in consonanza con l’art. 77 cpv. 1 n. 3 CO.
In una recente sentenza di principio (DTF 150 III 113), il Tribunale federale si è chinato su questa questione ampiamente dibattuta in dottrina.
Procedendo con un’interpretazione teleologica della disposizione, la nostra massima corte giudiziaria sottolinea che lo scopo dell’ipoteca legale prevista dall’art. 712i CC è quello di garantire il credito della collettività.
L’Alta corte indica che per il calcolo a ritroso dei contributi degli ultimi tre anni per i quali la comunione dei comproprietari per piani può chiedere la costituzione di un’ipoteca legale, è decisiva la domanda di iscrizione dell’ipoteca legale (consid. 6.2.1).
Il Tribunale specifica quindi che il diritto all’ipoteca legale vale anche per i per contributi scaduti nel corso dell’esercizio contabile corrente.