Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Ipoteca legale della comunione dei comproprietari a garanzia di contributi condominiali

Secondo l’art. 712i del Codice civile, la comunione dei comproprietari ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun comproprietario allo scopo di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni

L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore o, in mancanza di questo, da ciascun comproprietario autorizzato per decisione della maggioranza dei comproprietari, o dal giudice, e dal creditore in favore del quale sia stato pignorato il credito per contributi.

Per lungo tempo è rimasta indecisa la questione di sapere se unicamente i contributi scaduti negli ultimi tre anni d’esercizio danno diritto a un’ipoteca leale o se invece l’ipoteca legale dell’art. 712i CC possa essere chiesta anche per i contributi scaduti nel corso dell’esercizio contabile corrente, in consonanza con l’art. 77 cpv. 1 n. 3 CO.

In una recente sentenza di principio (DTF 150 III 113), il Tribunale federale si è chinato su questa questione ampiamente dibattuta in dottrina.

Procedendo con un’interpretazione teleologica della disposizione, la nostra massima corte giudiziaria sottolinea che lo scopo dell’ipoteca legale prevista dall’art. 712i CC è quello di garantire il credito della collettività.

L’Alta corte indica che per il calcolo a ritroso dei contributi degli ultimi tre anni per i quali la comunione dei comproprietari per piani può chiedere la costituzione di un’ipoteca legale, è decisiva la domanda di iscrizione dell’ipoteca legale (consid. 6.2.1).

Il Tribunale specifica quindi che il diritto all’ipoteca legale vale anche per i per contributi scaduti nel corso dell’esercizio contabile corrente.