Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne – Anche in caso di interruzione dei rapporti tra il genitore e il figlio?

L’art. 277 cpv. 2 CC prevede un obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne. Secondo questa norma, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC).

Comunque, come il Tribunale d’appello ha già avuto modo di ricordare, l’obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dipende dall’insieme delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio.

Se la mancanza di rapporti personali si ricollega alla sola condotta del figlio che li rifiuta, il contributo di mantenimento può essere rifiutato.

Particolare riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei genitori.

Se, comunque, dopo la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. 

In tal caso una richiesta di contributo alimentare può essere respinta (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con particolare riferimento a DTF 129 III 379 consid. 4.2 e a Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277; da ulti­mo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613 e a Aeschlimann/Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

Per quanto riguarda, in specie, comportamenti oggettivamente riprovevoli di un figlio maggiorenne dovuti alle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite, il Tribunale d’appello ha precisato – nel solco della giurisprudenza testé riassunta – che simili comportamenti devono essere valutati con cautela, soprattutto ove la maggiore età del figlio sia appena intervenuta.

Più il tem­po trascorre, nondimeno, più si può esigere che il figlio acquisisca distacco dal passato e sappia gestire in modo equanime la situazione. Secondo Meier/Stettler, le conseguenze riconducibili a una violazione dell’art. 277 cpv. 2 CC da parte del figlio andrebbero modulate in funzione dell’età e della colpa del ragazzo.

A mente loro, tali conseguenze andrebbero attenuate, indicativamente tra i 18 e i 22 anni, riducendo per esempio l’ammontare o la durata del contributo alimentare, senza rifiutare del tutto il contributo (op. cit., pag. 1050 n. 1612).

Recentemente, e nel medesimo ordine di idee, il Tribunale d’appello ha richiamato un figlio appena divenuto maggiorenne, il quale respingeva recisamente ogni contatto con il padre, avvertendolo che, avesse egli persistito in tale atteggiamento nonostante le aperture del genitore, quest’ultimo avrebbe potuto chiedere una soppressione del contributo alimentare (sentenza citata inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10c).

Qualche mese prima, la I CCA aveva avuto occasione di valutare il comportamento di una figlia ventenne che, dopo avere appoggiato le posizioni della madre in seguito a un divorzio combattuto e avere ignorato il padre per anni, lasciava intravedere qualche timida apertura alle sollecitazioni del genitore.

La Camera ha ritenuto che non tutto sembrava perduto e ha riconosciuto alla figlia il diritto al mantenimento, non senza rilevare però che quello spiraglio di riavvicinamento non bastava e che le relazioni personali con il padre andavano decisamente migliorate (senten­za citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a).

Diversamente la Camera ha respinto una richiesta di contributo di mantenimento verso un figlio maggiorenne avanzata da un figlio di 25 anni che continuava a rigettare ogni tentativo di approccio da parte del padre, dal cui divorzio egli non aveva mai preso le distanze.

La Camera ha rimesso in tal caso il figlio alle proprie responsabilità, il ruolo del padre non potendo essere sminuito a quello di semplice ente pagatore (sentenza citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30b).

Come il Tribunale federale ha spiegato in DTF 129 III 379 consid. 4.2 (menzionata sopra, al consid. 5), nell’ambito della decisione riguardo all’obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne occorre trovare un giusto compromesso tra l’interesse del figlio maggiorenne a ricevere un contributo di mantenimento per la propria formazione scolastica o professionale e l’interesse del genitore a non essere svilito a mero erogatore di pagamenti.

Un figlio maggiorenne che continua a ignorare completamente un genitore, sebbene questi desideri relazioni personali con lui, e rifiuta ogni approccio, salvo esigere il versamento di un contributo alimentare da parte di quel genitore, si comporta in modo incoerente e non può trovare protezione, a meno che la colpa del genitore verso il figlio sia tanto grave, pur alla luce del tempo trascorso, da far apparire normale l’interruzione di ogni contatto.