Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Perdita del controllo dello scooter, caduta e revoca della licenza di condurre

Una sentenza del Tribunale amministrativo recentemente pubblicata riassume alcuni principi che riguardano la revoca della patente dopo una caduta con uno scooter (o una moto).

I fatti:

Il conducente, mentre circolava ad una velocità di 55 km/h (laddove vige un limite di 80 km/h), giunto a una leggera curva a sinistra ha frenato ma, a causa dell’asfalto bagnato e molto scivoloso, si è inserito l’ABS e lo scooter ha iniziato a scivolare in senso rettilineo, andando a sbattere prima contro il marciapiede sul lato destro della strada e collidendo poi contro un albero fuori dalla carreggiata. Il conducente ha precisato di non avere mai invaso la carreggiata opposta.

La revoca della licenza di condurre

A seguito di questi avvenimenti, il competente procuratore pubblico ha ritenuto il conducente colpevole di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) per avere, nell’effettuare una curva per lui leggermente piegante a sinistra, a causa del manto stradale bagnato, negligentemente perso la padronanza di guida, con la conseguenza che il motoveicolo è dapprima scivolato contro il marciapiede ivi esistente sul lato destro per poi cozzare contro un albero presente al di fuori della carreggiata. Ne ha quindi proposto la condanna al pagamento di una multa di fr. 200.-. Tale decisione non è stata impugnata.

A seguito della condanna, la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 4 mesi.

Il conducente ha quindi impugnato questa revoca, sostenendo di che il manto stradale era solo umido e l’assenza di qualsiasi colpa o negligenza.

Considerazioni dell’autorità di ricorso:

Il ricorso è stato respinto e la revoca confermata. Ciò in base alle considerazioni che seguono.

In primo luogo, il Tribunale ha ricordato che, per costante giurisprudenza, l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti operato in sede penale, sicché ha ritenuto che il conducente non potesse più contestare le condizioni della strada sostenendo che il manto stradale fosse solo umido (e non bagnato).

Questa considerazione è importante. Essa implica che quando l’interessato sa o, vista la gravità dell’infrazione rimproveratagli dall’autorità penale, deve prevedere che nei suoi confronti sarà avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, deve far valere nel contesto del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa. Se non lo fa, o vi ha rinuncia, non può più contestare i fatti (segnatamente nel caso concreto le condizioni del manto stradale) così come stabiliti dalle autorità penali.

La perdita della padronanza del veicolo è un’infrazione

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La “nuova” LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare, commette un’infrazione medio grave colui che, violando le norme della circolazione, cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr).

Dal profilo oggettivo, perdendo il controllo del veicolo, scivolando contro il marciapiede e uscendo poi di strada, l’insorgente ha violato fondamentali norme a tutela della sicurezza stradale (quali sono quelle che impongono al conducente di prestare tutta l’attenzione possibile alla strada e di padroneggiare costantemente la sua vettura, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza).

La perdita di padronanza del veicolo, avvenuta alla velocità dichiarata di 55 km/h, ha creato una messa in pericolo astratta accresciuta della sicurezza del traffico (almeno) medio grave.

Se, anziché uscire di strada sul lato destro della carreggiata, il veicolo del ricorrente (ormai fuori controllo) avesse invaso la corsia di contromano, avrebbe infatti potuto provocare una grave collisione con eventuali veicoli provenienti in senso inverso e mettere così concretamente in pericolo o addirittura ledere gravemente l’incolumità di eventuali altri utenti della strada (cfr. STF 1C_592/2018 del 27 giugno 2019 consid. 3.3)

Nel “nuovo” diritto, un’infrazione lieve è data soltanto in presenza di un pericolo minimo per la sicurezza altrui e, cumulativamente, di una colpa leggera.