Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Obbligo delle banche di restituire al cliente le retrocessioni

In merito all’obbligo per le banche di restituire le retrocessioni, il Tribunale d’appello ha ricordato che la banca che gestisce il patrimonio di un cliente
ha l’obbligo di consegnargli le commissioni di mantenimento incassate nell’ambito dell’amministrazione patrimoniale, ossia le cosiddette retrocessioni.

A tutt’oggi il Tribunale federale aveva lasciato indecisa la questione di sapere se l’obbligo di restituzione delle retrocessioni percepite dalla banca s’imponga anche nell’ambito di un contratto di mera “execution only” (DTF 138 III 755 consid. 5.5; TF 4A_601/2021 dell’8 settembre 2022 consid. 7.2), ossia di un contratto in cui è il cliente a decidere gli investimenti

Secondo una recente sentenza del Tribunale d’appello, l’obbligo di restituzione delle retrocessioni deve essere dato anche nell’ambito di un contratto “execution only”.

L’obbligo della banca di restituire al cliente i vantaggi indiretti ricevuti nell’ambito dell’adempimento del mandato, segnatamente delle
retrocessioni e delle commissioni di mantenimento (“Bestandespflegekommissionen”) versate da società emittenti interne o esterne al gruppo, è in effetti da
ammettere per due ragioni fondamentali: da un lato per evitare potenziali conflitti d’interesse da parte della banca, ritenuto che anche in caso di una
relazione bancaria di mera “execution only”, nella quale gli investimenti da effettuare sono in definitiva scelti e decisi autonomamente dal cliente, essa
potrebbe essere indotta, in virtù di questi vantaggi indiretti a suo favore, a favorire alcuni broker o piattaforme e a sfavorirne altri a scapito
dell’interesse del cliente; e dall’altro per evitare un proprio arricchimento, essa non potendo pretendere di beneficiare, nell’ambito dell’adempimento del
mandato, di ulteriori vantaggi indiretti a suo favore oltre alla remunerazione espressamente concordata con il cliente.

Il cliente può invero rinunciare al pagamento delle retrocessioni e questa rinuncia può riguardare non solo le retrocessioni già incassate, ma anche quelle future.

Di principio, però, una tale rinuncia è valida solo se il cliente ha ricevuto un’informazione completa e veritiera in merito alle retrocessioni attese e se la sua volontà di rinunciarvi risulta espressamente dall’accordo concluso con la controparte.

 

Affinché una rinuncia anticipata alla restituzione sia valida, è quindi necessario che il cliente conosca i parametri che gli permettono di calcolare l’ammontare globale delle retrocessioni e rendono possibile un confronto con gli onorari concordati per la gestione patrimoniale. 

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