Avv. Igor Bernasconi, Lugano

Sequestro di cani e divieto di tenuta di animali

La legge sulla protezione degli animali (LPAn) e l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) disciplinano sia la detenzione e l’allevamento di animali da compagnia e animali selvatici sia i requisiti di formazione per i loro detentori. 

Chi si occupa di animali deve tener conto dei loro bisogni e provvedere al loro benessere.

Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d’ansietà o ledere in altro modo la sua dignità; è vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali (cpv. 3).

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza; devono inoltre poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della specie (art. 4 cpv. 1 e 2 OPAn).

Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (art. 5 cpv. 1 OPAn).

Secondo l’art. 23 cpv. 1 LPAn l’autorità competente può vietare, a tempo determinato o indeterminato, la detenzione, l’allevamento, la commercializzazione o l’impiego a titolo professionale di animali a chi (a) è stato punito per ripetute o gravi infrazioni alle prescrizioni della presente legge, ai disposti esecutivi emanati in virtù della stessa o a decisioni dell’autorità o (b) per altri motivi è incapace di tenere o allevare animali. Il divieto pronunciato da un Cantone vale in tutta la Svizzera (art. 23 cpv. 2 LPAn).

Al fine di proteggere gli animali in modo efficace, l’art. 24 LPAn e l’art. 7 LALPAn obbligano l’autorità ad intervenire immediatamente se è accertato che sono trascurati o maltenuti.

A tale scopo, le norme conferiscono il diritto di sequestrarli a titolo cautelare e di ricoverarli adeguatamente a spese del detentore.

L’intervento si impone già quando esistono fondati sospetti di maltrattamento

Le norme citati non si limitano a conferire all’autorità il diritto di sequestrare a titolo di misura cautelare gli animali maltrattati

All’autorità viene dunque conferito un potere di disposizione che travalica i limiti del semplice sequestro cautelare per assumere le connotazioni di un provvedimento assimilabile a una confisca.

In materia di protezione degli animali le Autorità devono valutare caso per caso quale misura amministrativa applicare; possono adottare anche provvedimenti non espressamente previsti dalla legge, segnatamente quelli degli art. 23 e 24 LPAn, purché gli stessi risultino conformi al principio di proporzionalità (cfr. Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 88).

Per quanto riguarda più specificatamente il divieto di tenuta di animali, l’Autorità deve eseguire una valutazione globale delle capacità del detentore tenendo conto di possibili misure meno incisive; un divieto di detenzione di animali può essere limitato sia in termini di categoria di animali sia in termini di tempo (Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 91).

Tale misura, tra le più drastiche previste dalla LPAn, può essere ordinata se il detentore si dimostra riluttante o incapace di eliminare in modo definitivo le carenze riscontrate e il benessere degli animali non può essere garantito mediante misure meno severe (cfr. Niklaus/Käser/Lotz, op. cit., pag. 96 e segg.).