Come noto, i genitori che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze.
Cosa succede quando il diritto non può essere esercitato come previsto?
Il nocciolo del problema sta nella salvaguardia del bene del bambino: di principio, se il recupero delle relazioni personali perse non provoca sofferenze o turbamenti nel bambino, non vi è motivo di rifiutarlo.
In ogni caso, ci si deve astenere dal mero calcolo matematico-contabile giorni persi / giorni recuperati, ma si deve sempre partire dal principio della garanzia di relazioni personali adeguate.
A mio giudizio, nel dubbio i giorni persi devono essere recuperati.
Naturalmente il tutto dipenderà anche dalla frequenza pattuita delle relazioni personali: più sono diradate (ad es. una volta al mese) e più si dovrà permettere il recupero, senza tuttavia di regola accumulare di seguito i giorni.
Non vi è molta giurisprudenza in materia. D’altro canto, si tratta di un ambito dove la ragionevolezza dei genitori deve essere tale da evitare che i giudici debbano decidere in merito.
In generale, si ricorda che il genitore affidatario deve facilitare le relazioni personali dell’altro, mentre quest’ultimo deve impegnarsi ad esercitarle personalmente, regolarmente e puntualmente.